Linee guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome
Linee guida della Conferenza delle Regioni e Province
autonome (estratti del testo definitivo approvato il 6 febbraio 2003)
……………..
Il D. Lgs. 241/2000 prevede l'attivazione, nell’ambito della "Commissione
tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria" già istituita
presso l'ANPA, di una apposita "Sezione speciale per le esposizioni
a sorgenti naturali di radiazioni", cui sono stati assegnati
una serie di compiti, il primo dei quali consiste nell'elaborare
linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate
per le misurazioni di radon in aria e sulle valutazioni delle relative
esposizioni. L’insediamento della suddetta Sezione speciale,
composta da ventuno esperti in materia di cui cinque designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, doveva avvenire entro sei
mesi dalla pubblicazione del D. Lgs. 241/2000 (entro il febbraio
2001) e le linee guida di cui sopra dovevano essere elaborate entro
un anno (entro il febbraio 2002).
………………
Il mancato insediamento della Commissione tecnica di cui sopra, e
quindi l'assenza di linee guida sulle metodologie e tecniche di misura
più appropriate per le misurazioni di radon in aria, lascia
nell’incertezza sia gli esercenti delle attività interessate
che gli organismi in grado di effettuare le misure di radon. Per
fare fronte a tale inadempienza da parte delle istituzioni centrali,
le Regioni si sono attivate e il Coordinamento Interregionale per
la prevenzione ha promosso la costituzione di uno specifico gruppo
di lavoro tecnico per l’elaborazione di linee guida per le
misure nei luoghi di lavoro sotterranei che, in attesa di quelle
emanate secondo le procedure previste dalla normativa, possano costituire
un valido riferimento per gli esercenti, gli organismi di misura
e gli organi di vigilanza.
…………….
La normativa vigente in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti
disciplina anche le attività lavorative svolte in luoghi sotterranei
al fine della tutela dei lavoratori dai rischi dovuti a esposizione
a radioattività naturale.
Per adibire tali luoghi al lavoro, devono essere tenute presenti
le limitazioni ed i divieti posti dai regolamenti comunali edilizi
e/o di igiene, da leggi di settore (es. scuole) e dalle norme generali
per l’igiene del lavoro.
In particolare, in materia di igiene del lavoro, l’art. 8 del
DPR 303/56 vieta di adibire al lavoro i locali chiusi sotterranei
(locali interrati) e semisotterranei (seminterrati) e prevede la
possibilità di deroga a tale divieto solo nei seguenti casi:
quando sussistano particolari esigenze tecniche ed in questi casi
si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione
ed alla protezione contro l’umidità; si precisa che
le particolari esigenze tecniche devono essere individuate soltanto
con riferimento alle specifiche caratteristiche del lavoro, che deve
rendere indispensabile per il suo stesso espletamento l’utilizzazione
di locali interrati o seminterrati: dette esigenze quindi non possono
mai essere riconosciute quando sia presente una mera opportunità di
carattere organizzativo, economico o di semplice ubicazione (Cass.
Pen. Sez. III n. 15769/1986);
quando vi sia espresso consenso dell’organo di vigilanza (Servizio
di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende
USL); questi può rilasciare l’autorizzazione al lavoro
anche quando non ricorrono particolari esigenze tecniche, purché le
lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano
i lavoratori a temperature eccessive, siano rispettate le norme di
igiene del lavoro, si provveda con mezzi idonei alla aerazione, alla
illuminazione ed alla protezione contro l’umidità.
Luoghi di lavoro sotterranei si possono riscontrare frequentemente
nel caso di esercizi pubblici, musei, ospedali, mense, banche, e
più di rado in altri tipi di attività quali uffici,
ambulatori, laboratori artigianali e attività industriali.