Linee guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome

Linee guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome (estratti del testo definitivo approvato il 6 febbraio 2003)
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Il D. Lgs. 241/2000 prevede l'attivazione, nell’ambito della "Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria" già istituita presso l'ANPA, di una apposita "Sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni", cui sono stati assegnati una serie di compiti, il primo dei quali consiste nell'elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di radon in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni. L’insediamento della suddetta Sezione speciale, composta da ventuno esperti in materia di cui cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, doveva avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del D. Lgs. 241/2000 (entro il febbraio 2001) e le linee guida di cui sopra dovevano essere elaborate entro un anno (entro il febbraio 2002).
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Il mancato insediamento della Commissione tecnica di cui sopra, e quindi l'assenza di linee guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di radon in aria, lascia nell’incertezza sia gli esercenti delle attività interessate che gli organismi in grado di effettuare le misure di radon. Per fare fronte a tale inadempienza da parte delle istituzioni centrali, le Regioni si sono attivate e il Coordinamento Interregionale per la prevenzione ha promosso la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro tecnico per l’elaborazione di linee guida per le misure nei luoghi di lavoro sotterranei che, in attesa di quelle emanate secondo le procedure previste dalla normativa, possano costituire un valido riferimento per gli esercenti, gli organismi di misura e gli organi di vigilanza.
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La normativa vigente in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti disciplina anche le attività lavorative svolte in luoghi sotterranei al fine della tutela dei lavoratori dai rischi dovuti a esposizione a radioattività naturale.
Per adibire tali luoghi al lavoro, devono essere tenute presenti le limitazioni ed i divieti posti dai regolamenti comunali edilizi e/o di igiene, da leggi di settore (es. scuole) e dalle norme generali per l’igiene del lavoro.
In particolare, in materia di igiene del lavoro, l’art. 8 del DPR 303/56 vieta di adibire al lavoro i locali chiusi sotterranei (locali interrati) e semisotterranei (seminterrati) e prevede la possibilità di deroga a tale divieto solo nei seguenti casi:
quando sussistano particolari esigenze tecniche ed in questi casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l’umidità; si precisa che le particolari esigenze tecniche devono essere individuate soltanto con riferimento alle specifiche caratteristiche del lavoro, che deve rendere indispensabile per il suo stesso espletamento l’utilizzazione di locali interrati o seminterrati: dette esigenze quindi non possono mai essere riconosciute quando sia presente una mera opportunità di carattere organizzativo, economico o di semplice ubicazione (Cass. Pen. Sez. III n. 15769/1986);
quando vi sia espresso consenso dell’organo di vigilanza (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL); questi può rilasciare l’autorizzazione al lavoro anche quando non ricorrono particolari esigenze tecniche, purché le lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, siano rispettate le norme di igiene del lavoro, si provveda con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l’umidità.
Luoghi di lavoro sotterranei si possono riscontrare frequentemente nel caso di esercizi pubblici, musei, ospedali, mense, banche, e più di rado in altri tipi di attività quali uffici, ambulatori, laboratori artigianali e attività industriali.