Definizioni di luogo di lavoro e di ambiente sotterraneo (dalle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome)
Luoghi di lavoro: devono intendersi quei luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art. 30 del DLgs 626/94).
Ambiente sotterraneo: la definizione di ambiente
sotterraneo è contenuta
di solito nei regolamenti comunali edilizi e di igiene, che vengono
stilati sulla base delle linee guida dettate a scopo di uniformità dalle
singole Regioni.
Nell’ambito e per i fini delle presenti linee guida, indipendentemente
dalle definizioni di sotterraneo che sono contenute nei regolamenti
edilizi comunali, si ritiene di adottare per i locali o ambienti
sotterranei la seguente definizione:
- locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il
piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano
a diretto contatto con il terreno circostante o meno.
Tale definizione include fra i locali sotterranei nei quali effettuare
le misure anche tutti quelli che hanno una apertura verso l’esterno
(per esempio i locali pubblici che hanno di norma un ingresso sulla
strada) ed i locali che sono circondati da una intercapedine aerata.