Esperto di radioprotezione (EdR)

La normativa italiana in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 101/2020 e successive modifiche e integrazioni) definisce l’Esperto di Radioprotezione come la persona incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130.


Anche nella gestione della problematica del radon sui luoghi di lavoro l'esperto di radioprotezione può/deve essere chiamato dal datore di lavoro e/o dall'esercente a fornire prestazioni specifiche del suo ruolo:

Art. 17
Obblighi dell'esercente
… 4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue.

Art. 18
Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche
… 4. L'esercente informa il datore di lavoro dei lavoratori esterni del superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 12, e delle misure correttive adottate. Se la concentrazione media annua di attività di radon in aria resta superiore al livello prescritto, il datore di lavoro del lavoratore esterno effettua per detti lavoratori la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue tenendo conto degli eventuali contributi dovuti all'esposizione in altri luoghi di lavoro e rispetta quanto previsto dall'articolo 17, comma 5.